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LEGGE 22 novembre 1973, n. 873

Modifica alla legge 1 giugno 1961, n. 512, sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle forze armate dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-1-1974 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 28 della legge 1 giugno 1961, n. 512, è sostituito dal seguente:
"La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 40° anno di età".