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LEGGE 22 novembre 1973, n. 873

Modifica alla legge 1 giugno 1961, n. 512, sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle forze armate dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 19-1-1974
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  28 della legge 1 giugno 1961, n. 512, e' sostituito dal
seguente:
  "La  nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e'
conferita,  nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo
17,  ai  cappellani  militari  addetti di complemento che ne facciano
domanda,  abbiano  prestato  almeno  un anno di servizio continuativo
riportando  la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 40° anno
di eta'".