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LEGGE 30 novembre 1973, n. 766

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1975)
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Testo in vigore dal: 2-12-1973
al: 14-5-1975
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti
per  l'Universita',  e'  convertito  in   legge   con   le   seguenti
modificazioni: 
    All'articolo 1, i commi terzo, quarto e  quinto  sono  sostituiti
con i seguenti: 
    "Nella ripartizione il Ministro terra'  conto  del  numero  degli
studenti in corso, di quello comprensivo  degli  incarichi  ufficiali
retribuiti e dei  posti  di  assistenti  di  ruolo  esistenti  presso
ciascuna facolta' o scuola, nonche' di criteri generali ispirati alle
esigenze scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito  il
parere della prima sezione del  Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione. 
    Per i posti di ruolo comunque disponibili e  non  ancora  coperti
per i quali le facolta' e le scuole non abbiano provveduto, entro  30
giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al  secondo  comma,
alla proposta di  messa  a  concorso  ovvero  alla  dichiarazione  di
vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso  coperti  entro  45
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
della relativa delibera della facolta', il Ministro bandisce concorsi
per le facolta' rette da un comitato tecnico o per le facolta'  negli
atenei di nuova istituzione ovvero per le  facolta'  interessate  che
non abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di  una
disciplina ove ne ricorra l'esigenza". 
  All'articolo 2, il primo comma e' sostituito con i seguenti: 
  "I concorsi a posti di professore universitario  sono  banditi  per
discipline o gruppi di discipline. 
  La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica  istruzione
esprime al Ministro un parere circa i  gruppi  di  discipline  per  i
quali le facolta' possono chiedere i concorsi. Tali gruppi, stabiliti
in base a criteri di stretta affinita', debbono  assicurare  in  ogni
caso la possibilita'  di  costituire  una  commissione  competente  a
valutare  le  pubblicazioni  e  gli  altri  titoli   presentati   dai
candidati. Il giudizio della  commissione  sulle  pubblicazioni  e  i
titoli dovra' essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna
delle discipline raggruppate."; 
  il terzo comma e' sostituito con il seguente: 
  "Singole discipline non raggruppabili e quelle di nuova istituzione
possono essere poste a concorso su richieste della facolta' approvate
dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione
per una aliquota non superiore annualmente al 20 per cento dei  posti
disponibili."; 
  nel  quarto  comma  le  parole:  "approvate  dalla  I  sezione  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione" sono sostituite con le
seguenti: "fermo restando il disposto dell'articolo 1."; 
  dopo il quarto comma, e' inserito il seguente: 
  "In ogni caso le richieste delle facolta' per i  concorsi  previsti
dal comma precedente debbono essere approvate dalla prima sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione."; 
  il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
  "La commissione giudicatrice e' nominata con decreto  del  Ministro
per la pubblica istruzione. Essa e'  composta  di  cinque  commissari
sorteggiati tra i professori di ruolo o  fuori  ruolo  delle  materie
messe a concorso. Nessuna commissione puo' giudicare per la copertura
di un numero di posti superiore a dieci. Qualora i posti da mettere a
concorso superino il numero di dieci, si  provvede  a  bandire  altri
concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni."; 
  nel  settimo  comma  sono  soppresse  le  parole:   "aggregati   ed
internati"; 
  nell'ottavo comma sono soppresse le parole: "vincitori dei concorsi
disciplinati dal presente provvedimento"; 
  nel decimo comma sono soppresse le parole: "dal supplente"; 
  nell'undicesimo   comma,   le   parole:   "quelli    immediatamente
precedenti", sono sostituite con le seguenti: "quello  immediatamente
precedente"; e  le  parole:  "nono  comma"  sono  sostituite  con  le
seguenti: "comma undicesimo"; 
  nel quattordicesimo comma, primo periodo, sono soppresse le parole:
"e,  per  le  discipline  che  lo  richiedano,  di  eventuali   prove
didattiche o sperimentali". 
  All'articolo 3, nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "i vincitori di concorsi a professore aggregato  espletati  o
banditi anteriormente alla data stessa, nonche' i direttori di  ruolo
delle scuole autonome di ostetricia e gli aggregati clinici di cui al
regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 794, in servizio alla 
predetta data. Quest'ultima figura e' soppressa." 
  nel quarto comma sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "o
comunque   dall'acquisizione    del    titolo    valido    ai    fini
dell'inquadramento; per i direttori di ruolo della scuola autonoma di
ostetricia e per gli aggregati clinici di  cui  al  primo  comma,  il
termine decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del 
presente provvedimento." 
  nel nono comma, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "per
gli aggregati in servizio  o  la  cui  nomina  abbia  effetto  dal  1
novembre 1973". 
  il decimo comma e' sostituito con il seguente: 
  "A domanda, da presentarsi entro due mesi  dall'entrata  in  vigore
del presente provvedimento, sono inquadrati anche in soprannumero nel
ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di
idonei non  scaduta  in  un  concorso  ad  assistente  ordinario.  Il
disposto di cui al presente comma  si  applica  anche  ai  professori
ordinari  degli  istituti  di  istruzione  secondaria  che,  all'atto
dell'entrata in vigore del presente provvedimento, prestino  servizio
nelle universita' da almeno tre anni in  qualita'  di  comandati  con
funzioni di assistente presso corsi  ufficiali  di  insegnamento,  ai
sensi dell'articolo 131 del testo unico delle  leggi  sull'istruzione
superiore approvato con regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592;  il
termine per la domanda decorre dall'entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, e dalla data dell'inquadramento nel
ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al 
ruolo di provenienza." 
  nell'undecimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
nomina puo' altresi' essere disposta presso altra  facolta',  qualora
vi sia il consenso di entrambe le facolta' interessate e  dell'avente
titolo."; 
  il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Le stesse norme si applicano agli idonei dei concorsi a  posti  di
assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in  vigore  del
presente provvedimento e non ancora espletati, nonche'  ai  vincitori
dei concorsi riservati di cui al comma seguente. In  questo  caso  il
termine di cui al decimo comma del presente  articolo  decorre  dalla
data di pubblicazione dell'esito del concorso"; 
  nel tredicesimo comma, secondo periodo, le parole:  "e'  consentita
la messa a concorso dei", sono sostituite con le  seguenti:  "saranno
messi a concorso i"; e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  "b) titolari di assegno di formazione scientifica e didattica;"; 
  il quattordicesimo comma e' sostituito con il seguente: 
  "Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni
previste nel  secondo  comma  del  successivo  articolo  5,  nonche',
limitatamente  ai  posti  che  saranno  messi   a   concorso   presso
universita' istituite negli ultimi sei  anni,  coloro  che  siano  in
possesso di laurea."; 
  dopo il quattordicesimo, sono inseriti i seguenti commi: 
  "Coloro  che  abbiano  ricoperto  per  incarico  per  un  triennio,
maturato nel corso dell'anno accademico 1972-73, posti di  assistente
di ruolo per i quali non siano stati  banditi  i  relativi  concorsi,
sono stabilizzati nell'incarico fino  all'espletamento  del  concorso
riservato, secondo quanto previsto dai precedenti commi tredicesimo e
quattordicesimo, da espletarsi entro l'anno accademico  1973-74.  Nel
caso in cui tale termine non  sia  rispettato,  il  Ministro  per  la
pubblica  istruzione  provvede  alla  costituzione  di  una  apposita
commissione giudicatrice.  Tale  disposizione  si  applica  anche  ai
concorsi gia' banditi alla data di entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento ma  non  espletati  entro  lo  stesso  anno  accademico
1973-74. 
  Gli inquadramenti previsti dal decimo comma del presente articolo e
le  nomine  ad  assistente  ordinario  dei  vincitori  dei   concorsi
riservati  sono  attribuiti  alla  competenza   dei   rettori   delle
universita'  e   dei   direttori   degli   istituti   di   istruzione
universitaria. Resta ferma la competenza del Ministro per la pubblica
istruzione per l'approvazione degli atti dei relativi concorsi. 
  Tutti gli assistenti di ruolo sono assegnati alle  facolta'  presso
cui si svolge  l'insegnamento  al  quale  essi  prestano  la  propria
attivita' didattica e di ricerca; le  competenze  amministrative  nei
loro confronti gia' spettanti al titolare  della  disciplina  vengono
trasferite al consiglio di facolta'. 
  Quando una facolta' intende  coprire  per  trasferimento  un  posto
vacante di assistente universitario di ruolo, si osservano le  stesse
procedure previste dalle norme vigenti per il trasferimento dei 
professori universitari di ruolo." 
  il quindicesimo comma e' sostituito con i seguenti: 
  "Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito
dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del
presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1
del presente provvedimento, le  nomine  dei  professori  universitari
hanno decorrenza immediata; hanno  altresi'  decorrenza  immediata  i
trasferimenti, purche' deliberati entro il 28 febbraio 1974. 
  Per detti trasferimenti non  si  applica,  per  quanto  concerne  i
professori  straordinari,  la  limitazione  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo  93  del  testo  unico  delle   leggi   sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.". 
  All'articolo 4, nel primo comma, il secondo periodo  e'  sostituito
con il seguente: "Il disposto di cui al  presente  comma  si  applica
altresi'  a  coloro  che,  avendo  gia'  maturato  il   triennio   di
anzianita',  non  abbiano  prestato  servizio  nell'anno   accademico
1972-73 per essersi recati all'estero per motivi di  studio  e  siano
stati proposti per l'incarico, anteriormente  all'entrata  in  vigore
del presente provvedimento, per l'anno accademico 1973-74;  nei  casi
in cui e' consentito ai  docenti  un  doppio  incarico,  il  disposto
stesso si applica ad uno solo degli incarichi; esso  non  si  applica
agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo."; 
  dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi: 
  "In nessun caso puo' essere accordata la stabilizzazione  a  coloro
che, avendo svolto insegnamento per incarico per qualunque durata, si
siano avvalsi delle speciali norme sull'esodo  dei  funzionari  delle
carriere direttive dello Stato di cui all'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 
  La stabilizzazione e' subordinata alla cessazione  dalla  carica  o
ufficio  ricoperti  per  i  funzionari  dello  Stato  con   qualifica
dirigenziale,  i   magistrati   ordinari   ed   amministrativi,   gli
appartenenti ai ruoli  diplomatico  e  consolare,  gli  ufficiali  in
servizio permanente di tutte le armi e della  pubblica  sicurezza,  i
presidenti,  i  vicepresidenti,  gli   amministratori   delegati,   i
direttori o i segretari generali di tutti gli  enti  pubblici,  anche
economici, a carattere nazionale."; 
  nel secondo comma, dopo le parole: "I professori"  e'  inserita  la
seguente: "incaricati", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
"La posizione di incaricato stabilizzato si conserva anche  nel  caso
di passaggio ad un altro incarico presso la stessa od altra  facolta'
anche di diversa sede."; 
  nel terzo  comma,  le  parole:  "cui  sia  stato  conferito",  sono
sostituite con le seguenti: "che siano stati proposti per"; 
  nel quarto comma, la parola:  "conferiti",  e'  sostituita  con  la
seguente: "proposti"; 
  dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi: 
  "Al fine di determinare la retribuzione annua  lorda  spettante  ai
sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica  5
giugno 1965, n. 749 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  al
libero docente e' equiparato il cultore della materia con sei anni di
incarico di insegnamento universitario. 
  E'   applicabile   ai   professori   incaricati   stabilizzati   la
possibilita' di ottenere il  congedo  straordinario  per  ragioni  di
studio o di ricerca scientifica prevista per gli assistenti  ordinari
dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.". 
  All'articolo 5, il primo comma e' sostituito dai seguenti: 
  "E' istituito un fondo nazionale per  consentire  alle  universita'
statali di stipulare 9.000 contratti quadriennali per l'importo annuo
lordo di lire 2.500.000 ciascuno. 
  Di tali contratti 3.000 sono riservati ai titolari delle  borse  di
cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21  e  23
della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con due  anni  di  attivita'  al
momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento  e  saranno
assegnati  mediante  graduatorie   nazionali,   compilate   in   base
all'anzianita'  di  godimento  delle  borse  da  parte  dei   singoli
aspiranti, secondo le modalita' che saranno  stabilite  dal  Ministro
per  la  pubblica  istruzione.  I  residui  6.000  contratti  saranno
stipulati con laureati, i quali, all'atto dell'entrata in vigore  del
presente  provvedimento,  abbiano  svolto   per   almeno   un   anno,
nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attivita' di: 
    a)  assistenti  incaricati,  inclusi  gli  assistenti  incaricati
supplenti, e assistenti convenzionati, al termine della convenzione; 
    b) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31  ottobre  1966,
n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n.  62;
nonche' borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR o  da
altri enti pubblici di ricerca che abbiano svolto la  loro  attivita'
presso le facolta'; per i borsisti in servizio all'atto  dell'entrata
in vigore del  presente  provvedimento  si  prescinde  dal  requisito
dell'anno di attivita'; 
    c) assistenti volontari  confermati  in  servizio  ai  sensi  del
secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; 
    d) medici interni universitari con compiti assistenziali; 
    e) incaricati di esercitazioni particolari di cui alla  legge  24
febbraio 1967, n. 62; 
   f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti."; 
    il secondo comma e' sostituito con il seguente: 
    "Ulteriori fondi potranno  essere  stanziati  allo  stesso  scopo
dalle universita' statali  nel  proprio  bilancio.  In  tal  caso  si
applicano tutte le disposizioni del presente articolo."; 
    nel quarto comma, il primo periodo e' sostituito con il seguente:
    "Il numero dei contratti da assegnare alle universita' statali, 
con l'importo corrispondente, e' determinato con decreto del Ministro
per la  pubblica  istruzione,  tenuto  conto  dei  posti  vacanti  di
assistente gia' attribuiti alle facolta'  e  in  base  al  numero  di
coloro che secondo le indicazioni presentate dalle universita' stesse
hanno titolo per partecipare  al  concorso  nonche'  secondo  criteri
generali ed  obiettivi  stabiliti  dal  Ministro,  sentita  la  prima
sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione."; 
    nel sesto comma, dopo le parole: "un assistente",  sono  inserite
le seguenti: "di ruolo"; 
    il decimo comma e' sostituito con il seguente: 
    "Il titolare del contratto e'  tenuto  a  svolgere,  con  impegno
limitato a meta' della giornata per tre giorni settimanali, attivita'
di assistenza agli studenti, di controllo  del  loro  profitto  e  di
esercitazioni, senza peraltro sostituire i docenti nello  svolgimento
dei  corsi  e  nella  valutazione  degli  studenti:  ha  diritto   di
avvalersi, ai fini delle sue attivita' di studio e di ricerca,  delle
attrezzature degli istituti."; 
    dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi: 
    "I  titolari  dei  contratti  stipulati  su  propri  fondi  dalle
universita' non statali riconosciute, secondo  le  norme  di  cui  al
presente articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a  quello
dei titolari  dei  contratti  nelle  universita'  statali  nonche'  i
diritti a  questi  garantiti  dai  quattro  precedenti  commi  e  dal
tredicesimo comma dell'articolo 3. 
    I vincitori di contratti che siano docenti  di  altri  ordini  di
scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca,  hanno
diritto ad essere collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  la
durata del contratto.". 
  All'articolo 6, nel quarto comma, dopo le parole: "residuo  periodo
di borsa", sono aggiunte le parole: "ivi compresa la conferma"; 
  dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Per i vincitori di concorsi a borse di  studio  di  cui  al  comma
precedente,  banditi  anteriormente   all'entrata   in   vigore   del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, gia' espletati o  in  corso  di
espletamento, continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  alle
leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62.". 
  All'articolo 7,  nel  terzo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "; sara' tenuto conto delle necessita' inerenti alla
gestione del centro  residenziale  previsto  dall'articolo  11  della
legge 12 marzo 1968, n. 442, per la parte relativa alle prestazioni a
favore degli studenti che ne hanno diritto."; 
  nel quarto  comma,  le  parole:  "e'  attribuito  su  domanda  agli
interessati  nei  limiti  dei  fondi  disponibili  a  tal  fine,  con
precedenza agli appartenenti  a  famiglie"  sono  sostituite  con  le
seguenti: "e' attribuito su domanda, nei limiti dei fondi disponibili
a tal fine, agli interessati appartenenti a famiglie"; 
  nel quinto comma, dopo le parole:  "l'assegno",  sono  inserite  le
seguenti: ", per la quota corrisposta in denaro,"; 
  il sesto comma e' sostituito con il seguente: 
  "Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un  reddito
familiare  imponibile  non  superiore  a  lire  1.800.000  annue,  e'
attribuito,  nei  limiti  delle  disponibilita',  e  nell'ordine   di
precedenza di cui alle lettere a), b)  e  c)  del  quarto  comma  del
presente articolo, a studenti degli  anni  successivi  al  primo  che
siano in regola con il proprio piano di studio secondo  le  norme  di
cui al primo comma dell'articolo 3 della legge  21  aprile  1969,  n.
162; per quanto concerne gli studenti  che  si  iscrivono  agli  anni
successivi al primo, il numero di esami previsti nel comma citato  e'
elevato a tre qualora il piano di studi ne preveda almeno sei.  Viene
prioritariamente assicurata la conferma  dell'assegno  agli  studenti
che gia' ne abbiano goduto nell'anno precedente."; 
  nel settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "Le opere universitarie hanno facolta' di avvalersi  della  polizia
tributaria  per  svolgere  ulteriori  accertamenti  sulla   effettiva
consistenza del reddito familiare dei singoli studenti."; 
  dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi: 
  "Per  l'anno  accademico  1973-74  restano  in   vigore,   per   il
conferimento dell'assegno di studio,  le  disposizioni  di  cui  alla
legge 21 aprile 1969, n. 162. 
  Secondo modalita' da stabilire con  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a
cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi  di  lingua
corrispondente a quella  riconosciuta,  nell'ordinamento  scolastico,
per le minoranze linguistiche.". 
  Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente articolo 7-bis: 
 
                             Art. 7-bis. 
                   (Corsi per lavoratori studenti) 
 
  "Per lavoratori studenti possono essere autorizzati appositi  corsi
serali anche a carico di fondi reperiti dalle singole universita'". 
  All'articolo 8, i commi secondo e  terzo  sono  sostituiti  con  il
seguente: 
  "Le  attuali  dotazioni  organiche   complessive   della   carriera
direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie,
della  carriera   di   concetto   amministrativa   delle   segreterie
universitarie, della carriera di concetto del personale di ragioneria
delle  segreterie  universitarie,  della  carriera  esecutiva   delle
segreterie universitarie,  nonche'  le  attuali  dotazioni  organiche
complessive dei ruoli di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17,
20, lettera b), e  26  della  legge  3  giugno  1970,  n.  380,  sono
incrementate mediamente del 10 per cento nello anno 1974, del 20  per
cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976."; 
  il sesto comma e' sostituito con il seguente: 
  "Il cinquanta per cento dei posti  recati  annualmente  in  aumento
nelle qualifiche iniziali di  ciascun  ruolo  indicato  nel  presente
articolo sara' coperto mediante  concorsi  per  titoli  riservati  al
personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042.  Il
residuo cinquanta per cento va coperto mediante pubblici concorsi."; 
  nel settimo comma, la parola: "vesuviani",  e'  sostituita  con  la
seguente: "vesuviano"; 
  dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma: 
  "Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28  ottobre  1970,  n.
775, e all'articolo 3, comma ottavo, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sono applicabili anche al personale
dipendente degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.". 
  All'articolo 9, i commi primo e  secondo  sono  sostituiti  con  il
seguente: 
  "A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per
tutte le questioni non attinenti alla dichiarazione di vacanza,  alla
messa a concorso di posti di professore universitario, alla  chiamata
di professori straordinari e ordinari e alla richiesta di nuovi posti
di ruolo, nonche' alla persona di professori straordinari, ordinari o
fuori  ruolo,  partecipano  ai  consigli   di   facolta'   con   voto
deliberativo  i  professori  incaricati   stabilizzati.   Partecipano
inoltre ai consigli di facolta' con le  attribuzioni  dei  professori
incaricati stabilizzati, fuorche' per quanto riguarda l'attivazione e
il conferimento di incarichi: 
    a)  quattro  rappresentanti   complessivamente   dei   professori
incaricati non  stabilizzati  e  degli  assistenti  di  ruolo.  Nelle
facolta' in cui il numero di tali assistenti sia superiore  a  100  e
quello dei professori incaricati stabilizzati sia inferiore al numero
dei professori di ruolo e fuori ruolo, il numero  dei  rappresentanti
degli assistenti e' elevato a dieci; 
    b) un  rappresentante  dei  contrattisti  di  cui  al  precedente
articolo 5; 
    c) un rappresentante dei titolari degli assegni di studio di  cui
al precedente articolo 6."; 
    dopo il terzo, sono inseriti i seguenti commi: 
    "Resta fermo il disposto di cui all'articolo 15,  secondo  comma,
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore  approvato  con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. 
    Alla elezione del  preside  di  facolta'  partecipano,  oltre  ai
professori  straordinari,  ordinari  e  fuori  ruolo,  i   professori
incaricati stabilizzati."; 
    il quarto comma e' soppresso; 
    il quinto comma e' sostituito con il seguente: 
    "Nessuno puo' far parte contemporaneamente di  piu'  consigli  di
facolta' o di piu' comitati tecnici: chi vi abbia titolo,  e'  tenuto
entro  trenta  giorni  ad  esercitare  l'opzione.  E'  consentita  la
partecipazione ad un consiglio di facolta' e ad un comitato  tecnico.
Le limitazioni di cui al presente comma non  si  applicano  nei  casi
previsti dall'articolo 15, commi terzo  e  quarto,  del  testo  unico
delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto  31
agosto 1933, n. 1592, e dall'articolo 4 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53."; 
    nel sesto  comma,  le  parole:  "primo  e  secondo  comma",  sono
sostituite con le seguenti: "primo o terzo comma"; 
    dopo il sesto, sono inseriti i seguenti commi: 
    "Il consiglio di amministrazione per le  opere  universitarie  e'
composto da: 
      a) il rettore, o un suo delegato, che lo presiede; 
      b) due rappresentanti dei professori di ruolo; 
      c) un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati; 
      d) un rappresentante degli assistenti di ruolo  che  non  siano
titolari di un incarico stabilizzato; 
      e)  tre  rappresentanti  della   regione   in   cui   ha   sede
l'universita', di cui uno in rappresentanza della minoranza, che  non
abbiano con essa rapporti di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti
pendenti; 
      f) tre rappresentanti degli studenti  che  siano  in  corso  di
laurea o fuori corso da non piu' di un anno e che  abbiano  raggiunto
la maggiore  eta',  eletti  direttamente  dagli  studenti  in  deroga
all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168. 
      Il  consiglio  di  amministrazione  elegge  nel  suo  seno   il
vicepresidente."; 
      nel settimo comma, le parole: "presente legge", sono sostituite
con le seguenti: "presente provvedimento"; 
      l'ottavo comma e' soppresso; 
      il nono comma e' sostituito con i seguenti: 
      "Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
provvedimento i consigli di amministrazione  delle  universita'  sono
integrati con: 
        a) il pro-rettore; 
        b) un membro designato dalla regione nel  cui  territorio  ha
sede l'universita'; 
        c) due membri nominati,  su  terne  proposte  dal  CNEL,  dal
Ministro per la pubblica istruzione, uno dei quali appartenente  alla
categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori; 
        d) un  membro  nominato,  su  terna  proposta  dal  CNR,  dal
Ministro per la pubblica istruzione  d'intesa  col  Ministro  per  la
ricerca scientifica; 
        e) quattro rappresentanti  dei  professori  di  ruolo  e  due
rappresentanti   dei   professori   incaricati    stabilizzati,    in
sostituzione dei tre membri designati dai presidi di facolta' di  cui
all'articolo  10  del  testo  unico  delle  leggi  sulla   istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592,  e
successive modificazioni; 
        f) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non  siano
titolari di un incarico stabilizzato; 
        g) un rappresentante del personale non insegnante; 
        h) tre rappresentanti degli studenti. 
        I membri di cui alle lettere b) e c)  saranno  scelti  tra  i
cittadini che non abbiano con l'universita' rapporto di  lavoro,  ne'
contratti in corso, ne' liti pendenti."; 
        nell'undicesimo comma, il secondo periodo e'  sostituito  con
il seguente: 
        "La votazione e' valida se vi abbia  preso  parte  almeno  un
terzo degli aventi diritto; per  quanto  riguarda  gli  studenti,  la
quota di un terzo e' diminuita a un quarto  per  le  universita'  con
oltre 20.000 studenti e ad un quinto per  le  universita'  con  oltre
50.000 studenti.". 
      All'articolo 10, nel secondo comma, lettera a), dopo la parola:
"relative", sono inserite le  seguenti:  "alle  esigenze  prioritarie
delle regioni che sono prive di istituzioni universitarie,"; 
      i commi terzo e quarto sono sostituiti con il seguente: 
      "I disegni di legge  di  cui  al  secondo  comma  del  presente
articolo prevederanno anche l'istituzione di  nuove  facolta'  presso
sedi gia' esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai
commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge  30
novembre  1970,  n.  924,  si   estende   alla   istituzione   o   al
riconoscimento di nuove facolta'. E' vietata altresi'  l'istituzione,
da parte delle universita'  e  delle  facolta',  di  nuovi  corsi  di
insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da
quella dell'ateneo. Ogni universita' puo' disporre di laboratori e di
centri di  ricerca  anche  in  localita'  diverse,  quando  cio'  sia
richiesto da fini di ricerca scientifica.". 
      All'articolo 11, nel primo comma,  sono  soppresse  le  parole:
"gia' finanziate"; 
      nel terzo comma, le parole: "dell'articolo 5", sono  sostituite
con le seguenti: "dell'articolo 3"; 
      nel nono comma, le parole: "della legge 22  dicembre  1969,  n.
952", sono sostituite con le seguenti: "del decreto-legge 24  ottobre
1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 1969, n. 952,"; 
      il quinto comma e' collocato dopo il settimo. 
    All'articolo 12, nell'ottavo comma, le parole: "del comma 
    undicesimo",  sono  sostituite  con  le  seguenti:   "del   comma
    dodicesimo"; 
nel nono comma, le parole: "La spesa relativa a stipendi ed altri 
assegni fissi" sono sostituite con le seguenti: "La spesa relativa  a
stipendi,   altri   assegni   fissi   ed   eventuali   incarichi   di
insegnamento"; 
    nell'undicesimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In nessun caso e'  inoltre  permesso  ai  professori  ed  assistenti
universitari di percepire retribuzioni o indennita'  a  carico  degli
organismi ed enti predetti."; 
    dopo l'ultimo, sono inseriti i seguenti commi: 
    "Lo stanziamento di lire cento milioni inscritto nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero della  pubblica  istruzione,  ai
sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n.  62,  per  il
conferimento di  incarichi  di  lettore  di  lingua  e  di  lingua  e
letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi
culturali debitamente ratificati, e' elevato a  lire  300  milioni  a
decorrere dall'esercizio finanziario 1973. 
    I  rettori  comunicano,  all'inizio  di  ogni  anno   accademico,
l'elenco  degli  incarichi  di  nuova  attribuzione  alle  competenti
direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad  aprire  una
partita di spesa fissa provvisoria in attesa della  registrazione  da
parte degli organi di controllo.". 
    Dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente  articolo  aggiuntivo
12-bis: 
 
                            Art. 12-bis. 
(Incaricati di insegnamento universitario in servizio presso Paesi in
                          via di sviluppo) 
 
  "Coloro  che  siano  incaricati  di  insegnamento  universitario  e
prestino servizio di insegnamento universitario presso Paesi  in  via
di sviluppo ai sensi degli articoli 5, lettera  c),  11  e  19  della
legge  15  dicembre  1971,  n.  1222,  conservano  l'incarico  presso
l'universita' di provenienza limitatamente  al  periodo  per  cui  e'
stato conferito, ai soli effetti giuridici ivi compreso quello  della
stabilizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4". 
  All'articolo 13, dopo le parole: "n. 62, e successive modificazioni
e integrazioni", sono aggiunte le seguenti:  "salvo  quanto  disposto
dal precedente articolo 6". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 30 novembre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                   RUMOR - MALFATTI - 
                                                  LA MALFA - GIOLITTI 
                                                         - LAURICELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI