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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980
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Art. 67

(Esodo volontario)


Ai dirigenti ed al restante personale delle carriere direttive i quali chiedano, entro il 30 giugno 1973, il collocamento a riposo anticipato sono attribuiti:
a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità una volta tanto; agli stessi effetti l'aumento di servizio è di dieci anni per le donne con prole di età inferiore ai quattordici anni;
b) un aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente per il raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, e comunque per non oltre sette anni, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;
c) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta o, se l'interessato ne faccia domanda o rivesta la qualifica terminale della propria carriera, cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione, o della indennità una volta tanto, e dell'indennità di buonuscita.
Per qualifica immediatamente superiore a quella posseduta si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento; ove, a causa dell'anomala struttura del ruolo organico, nella progressione gerarchica di una determinata carriera sia omessa una qualifica intermedia, ai fini della determinazione della predetta qualifica superiore si fa riferimento alla progressione gerarchica tipo, conforme a quella dell'allegato I.
Nei casi in cui per determinate qualifiche di particolari ruoli organici dirigenziali sia previsto il successivo conseguimento del trattamento economico stabilito dall'art. 47 per la qualifica superiore, agli stessi fini è attribuito il trattamento economico previsto per quest'ultima qualifica, se l'interessato sia in godimento dello stipendio previsto per la qualifica meno elevata, o cinque aumenti periodici di stipendio, se sia in godimento dello stipendio previsto per la qualifica superiore.
Ai fini dell'applicazione delle norme concernenti l'esodo volontario, gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione, od equiparate, sono assimilati, rispettivamente, ai funzionari con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente; per gli impiegati che conseguiranno tali qualifiche successivamente, si considerano qualifiche immediatamente superiori, rispettivamente, quella di dirigente superiore e quella di primo dirigente alla seconda classe di stipendio; per i direttori aggiunti di divisione e per i direttori di sezione si considerano le posizioni corrispondenti, rispettivamente, ai parametri 530 e 426.
((8))

Ciascuno dei benefici indicati nei precedenti commi, anche se previsto da altre disposizioni di legge, può essere goduto una sola volta. Agli impiegati direttivi ed ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, che chiedano il collocamento a riposo entro la predetta data del 30 giugno 1973 è concesso di optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le agevolazioni di cui ai precedenti commi, con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio nella qualifica con la quale vengono collocati a riposo.
L'esodo per il personale di cui al primo comma appartenente alle carriere tecniche è consentito sino alla concorrenza dei posti ad esaurimento di cui all'art. 60, lettera a), a prescindere dalla qualifica rivestita dai dirigenti e dagli impiegati delle carriere direttive che ne fanno domanda. La precedenza è data dall'ordine di presentazione delle domande e, a parità di data, dalla maggiore età degli interessati.
L'esodo dei dirigenti e del restante personale delle carriere direttive, anche amministrative, del Ministero delle finanze potrà essere ritardato, con decreto del competente Ministro, sino ad un anno dalla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il termine di compimento del limite massimo di età stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, in relazione alle esigenze connesse alla riforma tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 1961, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.
In corrispondenza dei posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo ai sensi del presente articolo sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico della carriera direttiva altrettanti posti, sino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.
Gli impiegati collocati a riposo ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 162, comma 1) che il terzo comma del presente articolo "va interpretato nel senso che tutti gli impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, debbono essere considerati, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario previsto dal decreto medesimo, in possesso delle corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte del comma stesso".