stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. 276

Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1972)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-6-1971

Art. 3


Presso gli uffici centrali e periferici determinati con provvedimento del Ministro competente, e per le amministrazioni con ordinamento autonomo del rispettivo direttore generale, sono istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie per mansioni impiegatizie, da compilarsi secondo le modalità indicate nei successivi commi.
Gli aspiranti all'assunzione devono presentare domanda agli organi centrali e periferici competenti a mezzo di lettera raccomandata.
Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione della domanda da rilevarsi dal bollo postale sulle relative raccomandate, gli aspiranti che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti per l'ammissione ai corrispondenti impieghi di ruolo.
Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui ai precedenti commi hanno titolo di precedenza, secondo l'ordine risultante dagli elenchi medesimi, nelle assunzioni relative alla sede e alle mansioni per le quali hanno presentato la domanda, anche nelle ipotesi di nuove assunzioni disposte ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 1.
Le assunzioni sono disposte dal capo dell'ufficio presso cui sono istituiti gli elenchi, nel limite di un contingente preventivamente determinato dal Ministro, e per le amministrazioni con ordinamento autonomo dal rispettivo direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.
Il personale straordinario che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio è cancellato dal relativo elenco, con provvedimento motivato, dall'organo competente a disporre l'assunzione; tale provvedimento è comunicato all'interessato.
Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.
Nei confronti di tutti coloro i quali siano stati assunti in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e siano tuttora in servizio, purché retribuiti con fondi del bilancio di previsione della spesa delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo ivi comprese le università, o assunti in base a contingenti, rispettivamente stanziati o approvati, per l'anno 1970, anteriormente alla data del 31 luglio, o del 31 ottobre se trattasi di personale non insegnante della scuola di ogni ordine e grado salvo che per quello delle università, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e successivi dello art. 25 della citata legge.
Nei confronti del personale già collocato nelle categorie non di ruolo che abbia compiuto i periodi di servizio prescritti dall'art. 25, comma sesto, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376 e successive modificazioni, è prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.