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LEGGE 9 agosto 1973, n. 523

Modifica all'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente l'inclusione dei lettori di italiano presso le università straniere nelle graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della scuola media.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-9-1973 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è aggiunto il seguente comma:
"L'inclusione nelle graduatorie nazionali di cui al primo comma del presente articolo può essere richiesta anche dai lettori di italiano abilitati all'insegnamento dopo il 1968, che abbiano prestato servizio per due anni presso università straniere e istituti italiani di cultura all'estero dall'anno scolastico 1961-62 a quello 1971-72 con qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1973

LEONE RUMOR - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI