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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1074

Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/1978)
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Testo in vigore dal:  5-9-1974
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Art. 7


Coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale, per almeno due anni con qualifica non inferiore a "buono", sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.
Gli insegnanti elementari e gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo da almeno due anni che siano in possesso di abilitazione e del prescritto titolo di studio nonché gli insegnanti delle scuole secondarie di ruolo che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo e che siano in possesso della prescritta abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al precedente comma per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.
Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono compilate distinte per ciascuna delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro per la pubblica istruzione di cui all'articolo 1 settimo comma e secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.
A partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il settanta per cento del numero totale delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571, è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.
Il cinquanta per cento delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del precedente comma, e riservato agli insegnanti incaricati, in possesso degli altri requisiti, che siano in servizio rispettivamente nelle suddette scuole alla data di entrata in vigore della presente legge.
Dopo la conclusione dei primi corsi effettuati in base agli articoli 1 e 5 della presente legge, saranno compilate, con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi, graduatorie distinte per classi di abilitazione nelle quali saranno iscritti coloro che avranno conseguito il titolo di abilitazione oppure, essendone già in possesso, abbiano maturato i requisiti di servizio di cui al primo comma del presente articolo.
Le graduatorie compilate in base al presente comma non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo, se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate in base al comma primo del presente articolo.
Ogni anno, successivamente al 30 settembre coloro che avranno conseguito comunque il titolo di abilitazione e maturato i requisiti di servizio nell'anno immediatamente precedente verranno iscritti in apposite graduatorie che non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate nell'anno precedente.
Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali, compresi quelli dipendenti dallo Stato in servizio presso gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per gli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e per gli assistenti nei licei artistici, in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali due anni di servizio con qualifica non inferiore a "buono" e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.
Il cinquanta per cento dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del quarto comma del presente articolo, è riservato agli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso degli altri requisiti di cui al precedente comma del presente articolo.
Per l'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi a cattedre.
Alla copertura delle cattedre e dei posti compresi nell'aliquota del trenta per cento, non riservata, a norma del quarto comma del presente articolo, alle immissioni in ruolo ivi considerate, si provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami.
A partire dal 1 ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi del presente articolo.
Fino al 30 settembre 1974, ai concorsi per titoli ed esami previsti dai precedenti commi potranno partecipare anche gli insegnanti non abilitati, forniti del prescritto titolo di studio, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni dei Consigli superiori, saranno stabilite le prove d'esame ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi dello articolo 1 e saranno aggiornati i programmi d'esame per le classi già esistenti.
((3))

L'inclusione nelle graduatorie nazionali di cui al primo comma del presente articolo può essere richiesta anche dai lettori di italiano abilitati all'insegnamento dopo il 1968, che abbiano prestato servizio per due anni presso università straniere e istituti italiani di cultura all'estero dall'anno scolastico 1961-62 a quello 1971-72 con qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 14 agosto 1974, n. 358 ha disposto (con l'art. 6) che "Il penultimo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, va interpretato nel senso che è ammessa la partecipazione ai concorsi anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, prescindendosi, in tal caso, dai limiti di età".
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