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LEGGE 5 marzo 1973, n. 60

Norme in materia di trattamento di quiescenza dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  20-4-1973 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio o, in caso di morte, agli aventi causa, la pensione normale è liquidata nella misura che sarebbe loro spettata, in relazione all'ultimo stipendio percepito, qualora non fossero transitati in detto ruolo, aumentata, fino al raggiungimento del massimo, dell'1,80 per cento per ogni anno di servizio prestato nel ruolo speciale.