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LEGGE 5 marzo 1973, n. 60

Norme in materia di trattamento di quiescenza dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 20-4-1973
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del
ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del
compimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio
o,  in  caso  di  morte,  agli  aventi  causa, la pensione normale e'
liquidata  nella  misura  che  sarebbe  loro  spettata,  in relazione
all'ultimo  stipendio  percepito,  qualora  non fossero transitati in
detto ruolo, aumentata, fino al raggiungimento del massimo, dell'1,80
per cento per ogni anno di servizio prestato nel ruolo speciale.