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LEGGE 23 dicembre 1972, n. 822

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-1-1973 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente:
"(Spese per il funzionamento dell'ISPE). - Alle spese per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica si provvede mediante un contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica. L'importo di detto contributo è determinato in lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972 ed in lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1973".