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LEGGE 23 dicembre 1972, n. 822

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-1-1973
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  29  della  legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' sostituito
dal seguente:
  "(Spese  per  il  funzionamento  dell'ISPE).  -  Alle  spese per il
funzionamento  dell'Istituto di studi per la programmazione economica
si  provvede  mediante  un  contributo  annuo a carico dello stato di
previsione   della   spesa   del   Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione   economica.   L'importo   di   detto   contributo  e'
determinato  in  lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972 ed in
lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1973".