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LEGGE 2 dicembre 1972, n. 734

Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; e proroga di termini previsti dal decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, in favore dei comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-12-1972
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 6  ottobre  1972,  n.  552,
recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni  dei  comuni
delle Marche colpite dal terremoto, con le seguenti modificazioni: 
  All'articolo 3: 
    al primo alinea, le parole: "il  primo  comma  dell'articolo  7",
sono sostituite con le parole: "il primo capoverso dell'articolo 7"; 
    al primo capoverso, le parole: "la riparazione o  ricostruzione",
sono  sostituite  con  le  parole:  "la  riparazione,   comprese   le
riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684,
o ricostruzione o consolidamento"; le parole:  "pretura  di  Ancona",
sono sostituite con le parole: "pretura competente per territorio"; 
   al primo capoverso, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
    "La presentazione della perizia  giurata  all'ufficio  del  genio
civile costituisce  autorizzazione  all'inizio  dei  lavori,  esclusi
quelli che comportano interventi organici ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche  in  deroga  alle  norme
della contabilita' dello Stato, fatta salva la  procedura  dei  commi
successivi per la determinazione e concessione del contributo"; 
    all'ultimo capoverso, dopo le parole: "le perizie", sono aggiunte
le parole: "e l'ulteriore documentazione"; le parole: "31 marzo 1973"
sono sostituite con le parole: "30 giugno 1973"; e sono aggiunte,  in
fine, le parole: "Le domande intese ad ottenere i  benefici  previsti
dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, debbono essere  presentate  entro
il 31 dicembre 1972". 
  All'articolo 4: 
    al primo comma, sono soppresse le parole: "lettera c)";  dopo  la
parola: "ripristino", sono aggiunte le parole: "comprese le spese per
le riparazioni organiche previste dalla legge 25  novembre  1962,  n.
1684";  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "Ove  gli  strumenti
urbanistici   impedissero   il   ripristino   o   la    ricostruzione
dell'immobile in sito, i benefici previsti dal presente  articolo  si
applicano per la ricostruzione del suddetto immobile  in  altra  sede
dello stesso comune"; 
    L'ultimo comma e' soppresso. 
  All'articolo 5: 
    il secondo capoverso e' sostituito con il seguente: 
    "I predetti alloggi e quelli acquistati o costruiti ai sensi  del
seguente articolo 11 sono  assegnati  dalla  commissione  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n.  655,  con
preferenza per coloro che sono rimasti senza tetto, secondo i criteri
determinati dalla regione Marche". 
  Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente articolo 5-bis: 
    "Agli  effetti  dell'assegnazione   degli   alloggi   GESCAL   ai
lavoratori, l'attribuzione di punti quattro prevista per il  caso  di
inabitabilita'  dell'alloggio  occupato  dal  lavoratore  si  intende
spettante anche al lavoratore che abbia dovuto abbandonare il 
precedente alloggio a causa di inabitabilita' determinata dal sisma 
    indipendentemente da eventuale successiva sistemazione 
  alloggiativa". 
  All'articolo 14: 
    all'ultimo  comma,  dopo  la  parola:   "amministrazione",   sono
aggiunte le parole: "locale o statale". 
  All'articolo 15: 
    al primo comma, dopo la parola: "integrazioni", sono aggiunte  le
parole: "nonche' alle norme dei regolamenti di edilizia comunale". 
  All'articolo 22: 
    al primo comma, dopo il n. 5), e' aggiunto il seguente: 
    "5-bis) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un
suo delegato". 
  Dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente: 
 
                            Art. 22-bis. 
                           (Blocco canoni) 
 
  "I contratti di locazione e di sublocazione vigenti nel  territorio
dei comuni della  provincia  di  Ancona  sono  prorogati,  anche  nei
confronti degli aventi causa del locatore, fino al 31 dicembre  1973.
Tali contratti saranno regolati dalla legge 23 maggio 1950,  n.  253,
modificata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1716. 
  I canoni di locazione di immobili in corso al 1  gennaio  1972  non
possono essere aumentati,  anche  quando  nell'immobile  subentra  un
nuovo locatore, per tutto il periodo stabilito dal precedente comma. 
  Per gli immobili locati per la prima volta dal 25 gennaio 1972 alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, il canone di locazione non puo' essere superiore, fino al 31
dicembre  1974,  al  5  per  cento  del  costo   della   costruzione,
determinato secondo i criteri dettati dalla legge 22 ottobre 1971, n. 
865. 
  Ogni pattuizione in contrasto con il divieto di aumento  e'  nulla,
qualunque ne sia il contenuto apparente. 
  Le controversie derivanti dall'applicazione  della  presente  norma
sono  di  competenza  del  pretore  del  luogo  in  cui  e'   situato
l'immobile. 
  Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili,  le  norme
degli articoli 30 e 31 della legge 23 maggio 1950, n. 253". 
  All'articolo 25: 
    al primo, secondo e terzo comma, dopo le parole: 
   "ed artigiane", sono aggiunte le parole: "e dello spettacolo". 
  All'articolo 27: 
    al  primo  comma,  dopo  le  parole:  "Istituto  nazionale  della
previdenza sociale", sono aggiunte le parole: 
    "ai pescatori autonomi e associati residenti nei comuni anzidetti
e assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250". 
  Dopo l'articolo 27 e' aggiunto il seguente: 
 
                            Art. 27-bis. 
                           (Pensioni INPS) 
 
  "Ai titolari di pensione non superiore  a  lire  50.000  mensili  a
carico dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  residenti
nei comuni di Ancona e Falconara alla data del 14  giugno  1.972,  e'
corrisposto  un  contributo  una  tantum  di  lire  100.000.  L'onere
relativo e' anticipato  dall'INPS  e  fa  carico  al  bilancio  dello
Stato". 
  All'articolo 28: 
    al primo comma, le parole: "dei  comuni  indicati  al  precedente
articolo 27", sono sostituite con le  parole:  "dei  comuni  indicati
all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266,  convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 484"; 
  dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: 
  "Alle imprese industriali lo sgravio di  cui  al  comma  precedente
verra' corrisposto fino al 31 dicembre  1974  purche'  i  livelli  di
occupazione nelle singole aziende non risultino  inferiori  a  quelli
esistenti alla data del 30  giugno  1972.  La  eventuale  diminuzione
degli organici in atto al 30  giugno  1972  comportera'  l'automatica
cessazione dello sgravio contributivo. 
  Lo sgravio si applica anche alle aziende turistico-alberghiere  dei
comuni di Senigallia, Numana, Sirolo e Camerano"; 
    al secondo comma, dopo le parole: "disoccupazione  involontaria",
sono aggiunte le parole: "o per l'assicurazione per  la  invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti nel  caso  di  imprese  o  di  personale
esonerati dall'assicurazione obbligatoria  contro  la  disoccupazione
involontaria"; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge  30
agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
e successivi provvedimenti di proroga, modificazione ed integrazione,
nonche' del decreto-legge 5 luglio 1971,  n.  431,  convertito  nella
legge 4 agosto 1971, n. 590, e successivi provvedimenti  di  proroga,
modificazione ed integrazione,  e  delle  disposizioni  del  presente
articolo, l'appartenenza delle aziende ai diversi settori  produttivi
viene rilevata con riferimento alla classificazione vigente  ai  fini
della cassa unica per gli assegni familiari". 
  Dopo l'articolo 28, e' aggiunto il seguente articolo 28-bis: 
  "Per i lavoratori non agricoli iscritti nelle liste di collocamento
dei comuni di Ancona  e  Falconara  alla  data  del  15  luglio  1972
l'importo dell'indennita' di disoccupazione ad essi spettante secondo
le  norme  del  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,  e
successive modificazioni, e' maggiorato di lire 400 giornaliere,  non
cumulabili  con  la  maggiorazione  di  cui   all'articolo   20   del
decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25. 
  La maggiorazione e' concessa per un periodo di 180 giorni". 
  All'articolo 29: 
    al secondo comma, dopo la parola: "interessi", sono  aggiunte  le
parole: "e di sanzioni civili". 
  All'articolo 31: 
    al primo comma, dopo la parola: "spettacolo",  sono  aggiunte  le
parole: "e a tutte le altre categorie  di  beneficiari  previsti  dal
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976;  convertito  nella  legge  23
dicembre 1966, numero 1142"; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "Le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre
1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23  dicembre
1966, n. 1142, sono sostituite  dalle  scadenze  relative  agli  anni
1972, 1973 e 1974. 
  I finanziamenti a tasso agevolato previsti dalle  norme  richiamate
nel primo comma del presente articolo possono essere impiegati,  fino
alla misura del 50 per cento dei relativi importi, per la  estinzione
di debiti a breve termine contratti dopo il 25 gennaio 1972". 
  All'articolo 32: 
    dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: 
    "L'articolo 5 della legge 21 aprile 1969, n. 167,  e'  sostituito
dal seguente: 
    Per la copertura dell'onere derivante  dalla  differenza  fra  il
costo delle obbligazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge  18
novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge  23
dicembre 1966, n. 1142, ed il tasso d'interesse praticato  sui  mutui
concessi agli istituti ed aziende di  credito  per  le  operazioni  a
favore  di  imprese,  di  professionisti  e  di  privati  ammessi   a
beneficiare del concorso statale  nel  pagamento  degli  interessi  a
valere sul fondo istituito presso il Mediocredito centrale  ai  sensi
dell'articolo 31 del medesimo decreto-legge n. 976,  il  Mediocredito
stesso e' autorizzato  ad  utilizzare  le  disponibilita'  del  fondo
predetto.". 
  All'articolo 37,  gli  ultimi  due  commi  sono  sostituiti  con  i
seguenti: 
  "Per il quinquennio 1973-1977,  a  favore  dei  comuni  di  cui  al
precedente comma e della provincia di Ancona  sono  attribuite  somme
pari  alle  entrate  riscosse  nell'anno  1971  per  l'imposta  sugli
incrementi di valore delle aree  fabbricabili  e  per  contributo  di
miglioria, maggiorate, annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50
per cento. 
  Per  lo  stesso  quinquennio  ai  comuni  suddetti  sono   altresi'
attribuite somme sostitutive di  quelle  attribuite  per  il  1971  a
titolo  di  compartecipazione  ai  diritti  erariali   sui   pubblici
spettacoli e all'imposta unica sui  giochi  di  abilita'  e  concorsi
pronostici, maggiorate annualmente del 10 per cento. 
  Rimangono ferme tutte le altre disposizioni di cui all'articolo  14
sopra citato". 
  All'articolo 38: 
    le  parole:  "dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto", sono sostituite con le parole: "dalla data del  25  gennaio
1972". 
  Dopo l'articolo 40, sono aggiunti i seguenti articoli: 
 
                            Art. 40-bis. 
    (Sospensione della vendita e assegnazione di beni pignorati) 
 
  "L'articolo 2 del decreto-legge 4 marzo 1972,  n.  25,  convertito,
con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e  l'articolo  2
del  decreto-legge  30  giugno  1972,   n.   266,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1972,  n.  484,  sono  sostituiti
come segue: 
    "Nei processi  esecutivi  mobiliari  o  immobiliari  da  chiunque
promossi  con  procedura  ordinaria  o  speciale  nei  confronti  dei
debitori domiciliati o residenti nei  comuni  di  cui  al  precedente
articolo 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potra'
essere disposta, o se disposta sara' sospesa di diritto, fino  al  30
novembre 1972". 
 
                            Art. 40-ter. 
                      (Mutuo enti ospedalieri) 
 
  "Agli enti ospedalieri e all'ospedale psichiatrico provinciale che,
in conseguenza degli eventi sismici, hanno sospeso  le  attivita'  di
cura  od  hanno  dovuto  ridurre  il  numero  dei  posti  letto,  per
inagibilita' degli  edifici  destinati  al  ricovero  ed  ai  servizi
sanitari, e' concesso da parte della Cassa  depositi  e  prestiti  un
mutuo trentacinquennale pari all'ammontare delle minori  entrate  per
rette di degenza realizzate  in  meno  rispetto  a  quelle  accertate
nell'anno 1971". 
 
                           Art. 40-quater. 
 (Proroga termini, articolo 6 - decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119) 
 
  "Il  termine  stabilito  dal  quinto  comma  dell'articolo  6   del
decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito in  legge  26  maggio
1971, n. 288, per la presentazione ai  competenti  uffici  del  genio
civile delle domande intese  ad  ottenere  i  benefici  previsti  dal
predetto articolo, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, e'
prorogato al 30 giugno 1973". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 2 dicembre 1972 
 
                                LEONE 
 
                                                  ANDREOTTI - RUMOR - 
                                               VALSECCHI - SCALFARO - 
                                                   GULLOTTI - FERRI - 
                                                    COPPO - TAVIANI - 
                                                             MALAGODI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA