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LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/1964)
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Testo in vigore dal:  22-12-1962

Art. 2

Norme tecniche generali


Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili in tutti i Comuni del territorio della Repubblica.
Per i Comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano, altresì, le norme tecniche contenute negli articoli 3 e seguenti. Tali Comuni, in in relazione al grado di sismicità ed alla costituzione geologica, sono distinti in due categorie indicate nell'elenco allegato alla presente legge.
L'inclusione, l'esclusione, ovvero il passaggio di categoria di un Comune o di una frazione dello stesso, sono disposti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Alla disciplina stabilita dal secondo comma del presente articolo sono, inoltre, soggetti i Comuni, o loro frazioni, indicati nei decreti previsti dall'articolo 1 della legge recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.
Qualora le opere indicate nel terzo comma dell'articolo 1 della presente legge siano da eseguire in località dichiarate sismiche di prima e seconda categoria, le norme sono integrate da particolari prescrizioni tecniche da impartirsi caso per caso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In tutti i Comuni, frazioni e loro parti, anche se non riconosciuti sismici, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitati, nessuna opera e nessun lavoro potranno essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.