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LEGGE 23 maggio 1950, n. 253

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/1988)
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Testo in vigore dal:  27-5-1950

Art. 31


Gli atti del procedimento innanzi al pretore indicati negli articoli 29 e 30 e il rilascio delle relative copie sono esenti da qualsiasi spesa, tassa e diritto.
Le spese per sopraluoghi o per accertamenti tecnici sono anticipate dal ricorrente, se il sopraluogo o l'accertamento è disposto d'ufficio, e dal richiedente negli altri casi.