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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1432

Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/1983)
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Testo in vigore dal:  1-7-1972 al: 11-3-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 35, lettera b), della legge 30 aprile 1969, n. 153; che delega il Governo ad emanare norme per il riordinamento delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1


L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, ai sensi dell'art. 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni predette o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi volontari base e a percentuale nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nell'assicurazione contro la tubercolosi.
A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'autorizzazione viene concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:
12 contributi mensili;
52 contributi settimanali;
93 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
62 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani.
Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria delle assicurazioni predette sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333, per i contributi mensili; 0,56, per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84, per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.
I requisiti di contribuzione di cui sopra si intendono verificati anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.