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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1432

Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/1983)
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Testo in vigore dal: 1-7-1972
al: 11-3-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  35,  lettera b), della legge 30 aprile 1969, n. 153;
che  delega  il  Governo  ad emanare norme per il riordinamento delle
disposizioni      concernenti      la     prosecuzione     volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e per la tubercolosi;
  Udito  il  parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35
della legge 30 aprile 1969, n. 153;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e
per le poste e telecomunicazioni;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'assicurato,  qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro
che  ha dato luogo all'obbligo delle assicurazioni per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, ai sensi dell'art.
37  del  regio  decreto-legge  4  ottobre 1935, n. 1827, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  puo'  rispettivamente  conservare  i
diritti  derivanti  dalle  assicurazioni  predette  o  raggiungere  i
requisiti  per  il  diritto  alla  pensione mediante il versamento di
contributi  volontari  base  e  a  percentuale nell'assicurazione per
l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  e nell'assicurazione
contro la tubercolosi.
  A  tal  fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  L'autorizzazione  viene  concessa  se nel quinquennio precedente la
domanda  l'assicurato puo' far valere, nell'assicurazione nella quale
chiede  di  effettuare  i  versamenti  volontari,  uno  dei  seguenti
requisiti di effettiva contribuzione:
    12 contributi mensili;
    52 contributi settimanali;
    93 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
    62 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani.
  Nel  caso  di  assicurati  a  favore dei quali risultino versati, o
accreditati  qualora  si  tratti  di  lavoratori agricoli, contributi
mensili,  settimanali  e giornalieri, i requisiti contributivi per la
prosecuzione volontaria delle assicurazioni predette sono determinati
ragguagliando   i  contributi  mensili  e  giornalieri  a  contributi
settimanali  in  base  ai  seguenti rapporti: 4,333, per i contributi
mensili;  0,56,  per  i contributi giornalieri agricoli accreditati a
favore  degli  uomini;  0,84,  per  i contributi giornalieri agricoli
accreditati a favore delle donne e dei giovani.
  I  requisiti  di contribuzione di cui sopra si intendono verificati
anche  quando  i  contributi  non  siano  effettivamente  versati, ma
risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'art. 55 del
regio  decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 41
della legge 30 aprile 1969, n. 153.