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LEGGE 19 maggio 1971, n. 367

Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-6-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il tasso di interesse delle obbligazioni emesse dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, istituite a sensi della legge 6 marzo 1950, n. 108, e della legge 11 marzo 1958, n. 238, è elevato dal 5 o dal 5,50 per cento al 6 per cento a partire dalla cedola scadente il 1° aprile 1971.