stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 marzo 1950, n. 108

Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Verona - di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

nascondi
Testo in vigore dal:  4-4-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, è autorizzato ad istituire una propria Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, nell'ambito delle Province venete e di quella di Mantova, mediante l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici e dei loro consorzi e aziende autonome nonché di imprese private di nazionalità italiana, concessionarie delle opere e degli impianti anzidetti.