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LEGGE 12 febbraio 1971, n. 8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, nonchè modifiche alle procedure di accertamento e di riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva di pressione e di sansa.

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Testo in vigore dal: 17-2-1971
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1970, n.  1012,
recante disposizioni concernenti l'organizzazione comune dei  mercati
nei settori degli ortofrutticoli e delle materie  grasse  di  origine
vegetale, nonche' modifiche  alle  procedure  di  accertamento  e  di
riscossione dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio di oliva
di pressione e di sansa, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo  2  del  decreto-legge,  prima  dell'ultimo  comma  e'
inserito il seguente: 
  "Gli enti  di  sviluppo  agricolo  sono  autorizzati  ad  estendere
l'assistenza economico-finanziaria a favore  delle  associazioni  dei
produttori iscritte nell'apposito elenco nazionale per le  operazioni
di ritiro del prodotto dal mercato nell'ambito di tutto il territorio
delle regioni in cui operano gli enti, anche se  al  di  fuori  delle
zone di loro specifica competenza  e  ricorrendo  anche  ai  benefici
dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1967, numero  622.  Qualora  la
predetta assistenza  venga  effettuata  mediante  la  prestazione  di
fideiussione,  in  relazione  alle   anticipazioni   eseguite   dalle
associazioni a favore dei soci, anche  usufruendo  dei  benefici  del
presente articolo, sara' applicato l'ultimo  comma  dell'articolo  11
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962,  n.  948.
Fino  al  limite  delle   prestazioni   finanziarie   concesse   alle
associazioni dei produttori per gli  scopi  anzidetti,  gli  enti  di
sviluppo diverranno creditori nei confronti dell'AIMA". 
  Dopo l'articolo  15  del  decreto-legge  e'  aggiunto  il  seguente
articolo 15-bis: 
  "Sui prodotti  orticoli  e  ortofrutticoli  esportati  a  mezzo  di
aeromobili non sono applicati i diritti  per  l'uso  degli  aerodromi
aperti al traffico aereo civile, di cui all'articolo 7 della legge  9
gennaio 1956, n. 24, e successive modificazioni". 
  All'articolo  16  del  decreto-legge  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    al primo comma le parole: campagna 1970-71, sono  sostituite  con
le parole: campagna 1970-71 e successive; 
    al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: 
    "Per le campagne successive a quella 1970-71,  tali  disposizioni
sono  emanate  entro  15  giorni  dalla  pubblicazione  delle   norme
comunitarie  che  fissano  le  relative  modalita'   di   concessione
dell'integrazione o, in mancanza di tali norme, entro il 30  novembre
di ciascun anno". 
  All'articolo 18 del decreto-legge,  le  parole:  campagna  1970-71,
sono sostituite con le parole: campagna 1970-71 e successive. 
  All'articolo 21  del  decreto-legge,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    alla fine del comma sono soppresse  le  seguenti  parole:  "fermo
restando l'obbligo di renderle pubbliche, attraverso gli albi pretori
delle sedi  comunali,  nei  15  giorni  successivi  alle  definizioni
provinciali"; 
  e' aggiunto il seguente comma: 
  "Per   le   campagne   successive,   la   determinazione   relativa
all'adozione delle rese indicative deve aver luogo entro e non  oltre
il  quindicesimo  giorno  da  quello  di   scadenza   della   domanda
d'integrazione  quando  il  termine  suddetto  non  e'   diversamente
stabilito dalla CEE". 
  All'articolo 22 del  decreto-legge,  al  primo  comma,  le  parole:
campagna 1970-71, sono sostituite con le parole: campagna  1970-71  e
successive". 
  All'articolo 25  del  decreto-legge,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    al primo comma, concernente l'articolo  19  del  decreto-legge  9
novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge  23
dicembre 1966, n. 1143, e' soppresso il seguente quarto capoverso: 
    "Sulle somme di imposta non versate entro i termini stabiliti dal
precedente comma, e' dovuto, oltre all'indennita'  di  mora  prevista
dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre  1947,  n.  1286,
l'interesse legale a decorrere dal termine della scadenza della  rata
non pagata". 
  al quarto comma, concernente  l'articolo  22  del  decreto-legge  9
novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge  23
dicembre 1966, n. 1143, alla fine  del  secondo  capoverso,  dopo  le
parole: e dell'olio di semi, sono aggiunte le parole: ottenuti  negli
stessi stabilimenti; 
  dopo il quarto comma, concernente, l'articolo 22 del  decreto-legge
9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni,  nella  legge
23 dicembre 1966, n. 1143, sono aggiunte le parole: 
  "Dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente articolo 25-bis: 
    "E' concesso il rimborso dell'imposta di  fabbricazione  o  della
sovrimposta di confine per gli oli di oliva, per  gli  oli  di  oliva
idrogenati, per gli oli acidi di oliva nonche' per gli  acidi  grassi
di oli di oliva impiegati, nel territorio nazionale, sotto  vigilanza
continuativa della Finanza, nella fabbricazione  di  prodotti  per  i
quali non e'  possibile,  qualora  venissero  importati,  determinare
mediante analisi chimica, la quantita' di oli di  oliva,  di  oli  di
oliva idrogenati, di oli acidi di oliva, e di acidi grassi di oli  di
oliva in essi contenuta da sottoporre al pagamento della  sovrimposta
di confine. 
    Le norme di applicazione di quanto stabilito al comma  precedente
saranno determinate dal Ministro per le finanze". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 12 febbraio 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                              COLOMBO - NATALI - MORO 
                                         - GIOLITTI - FERRARI AGGRADI 
                                                      - GAVA - ZAGARI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE