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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 novembre 1947, n. 1286

Modificazione al regime fiscale dello zucchero destinato alla fabbricazione di liquori e dolciumi, nonchè al regime fiscale sugli altri prodotti zuccherini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1948)
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Testo in vigore dal:  27-11-1947

Art. 6


Per i ritardati pagamenti delle imposte di fabbricazione, oltre i termini previsti dalle rispettive disposizioni legislative o regolamentari compreso il presente decreto, è applicata una indennità di mora del 6%.
Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.
Le analoghe penalità di mora in materia di imposta di fabbricazione, stabilite in misura diversa, sono sostituite dalle indennità di mora determinate dal presente articolo.