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LEGGE 27 luglio 1967, n. 622

Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1970)
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Testo in vigore dal:  17-2-1971
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Art. 7

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il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere alle organizzazioni di cui alla presente legge, un concorso negli interessi dei prestiti contratti allo scopo di compiere operazioni di ritiro dalla vendita di prodotti di cui all'articolo 7 del Regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 23/62, per decongestionare l'offerta del prodotto, nei casi in cui il prezzo risulti inferiore ad un limite predeterminato dall'organizzazione.
Il concorso non può superare in ragione di anno la misura del 4 per cento annuo dal capitale mutuato per ogni operazione e può essere accordato solo alle organizzazioni di cui al precedente comma che abbiano costituito un fondo di intervento alimentato da contributi degli aderenti commisurati alle quantità messe in vendita.
Alla concessione del concorso si provvede con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 6. Nel decreto di concessione potranno essere dettate particolari prescrizioni circa la destinazione del prodotto ritirato.
Le suddette organizzazioni sono tenute a comunicare agli Ispettorati agrari compartimentali l'elenco dei prodotti per i quali intendono praticare il sistema del ritiro, il periodo di applicazione dei prezzi di ritiro dalla vendita ed i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, può fissare livelli massimi dei prezzi di ritiro dalla vendita.
Il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo, nel limite complessivo di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1967, 1968 e 1969, graverà sui fondi autorizzati dall'articolo 44, lettera i) e dall'articolo 45, lettera i) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
((Sui fondi di cui al precedente comma graverà il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo anche per l'anno 1970, fermo il limite complessivo annuo di lire 600 milioni))
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