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LEGGE 17 luglio 1970, n. 568

Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1985)
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Testo in vigore dal:  22-8-1970 al: 4-1-1986
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
1) Tuber melanosporum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto;
2) Tuber magnatum Pico. - Detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba, e tartufo bianco di Acqualagna;
3) Tuber brumale Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
4) Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry. - Detto volgarmente tartufo moscato;
5) Tuber aestivum Vitt. - Detto volgarmente tartufo d'estate o Scorzone;
6) Tuber mesentericum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero ordinario o tartufo di Bagnoli;
7) Terfezia leonis.
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle sette specie commerciabili sopra indicate sono riportate nell'Allegato n. 1 che fa parte integrante della presente legge.