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LEGGE 17 luglio 1970, n. 568

Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1985)
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Testo in vigore dal: 22-8-1970
al: 4-1-1986
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  tartufi  destinati  al  consumo  devono  appartenere  ad uno dei
seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi
altro tipo:
    1)  Tuber  melanosporum  Vitt.  -  Detto volgarmente tartufo nero
pregiato di Norcia o di Spoleto;
    2)  Tuber  magnatum  Pico. - Detto volgarmente tartufo bianco del
Piemonte o di Alba, e tartufo bianco di Acqualagna;
    3) Tuber brumale Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero d'inverno
o trifola nera;
    4)   Tuber   melanosporum   var.  moschatum  De  Ferry.  -  Detto
volgarmente tartufo moscato;
    5)  Tuber  aestivum  Vitt. - Detto volgarmente tartufo d'estate o
Scorzone;
    6)  Tuber  mesentericum  Vitt.  -  Detto volgarmente tartufo nero
ordinario o tartufo di Bagnoli;
    7) Terfezia leonis.
  Le  caratteristiche  botaniche ed organolettiche delle sette specie
commerciabili sopra indicate sono riportate nell'Allegato n. 1 che fa
parte integrante della presente legge.