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LEGGE 11 maggio 1970, n. 307

Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-6-1970 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali commissioni regionali per l'artigianato, nonché del comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è prorogato di un anno e sei mesi.
Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee generali dei delegati e dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, nonché del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, è prorogato in relazione alla scadenza fissata nell'articolo seguente.