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LEGGE 11 maggio 1970, n. 307

Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 14-6-1970
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   periodo   di   durata  in  carica  delle  attuali  commissioni
provinciali  per  l'artigianato e delle attuali commissioni regionali
per  l'artigianato,  nonche'  del comitato centrale dell'artigianato,
fissato  in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della
legge 25 luglio 1956, n. 860, e' prorogato di un anno e sei mesi.
  Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee generali dei
delegati   e  dei  consigli  di  amministrazione  delle  casse  mutue
provinciali  di  malattia  per  gli  artigiani, nonche' del consiglio
centrale  della  Federazione  nazionale delle casse mutue di malattia
per  gli  artigiani,  fissato  in  quattro anni rispettivamente dagli
articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, e' prorogato in
relazione alla scadenza fissata nell'articolo seguente.