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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. 1281

Norme integrative e modificative del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  12-5-1970 al: 24-4-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico delle, disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, con il quale sono state emanate norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria, e successive integrazioni;
Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;
Ritenuto che a seguito della entrata in vigore della predetta legge 19 luglio 1962, n. 959, si rende necessario emanare ulteriori norme integrative e modificative del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sia in materia di ordinamento degli uffici e di attribuzioni del personale dell'amministrazione finanziaria che in materia di concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

(Ordinamento delle intendenze di finanza)


L'art. 78 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 è sostituito dal seguente:
"L'intendenza si compone di sezioni alle quali è preposto, di regola, un vice intendente.
Il numero delle sezioni di ciascuna intendenza e la ripartizione fra di esse dei servizi sono stabiliti, su proposta dell'intendente, con decreto del Ministro per le finanze".