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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. 1281

Norme integrative e modificative del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal: 12-5-1970
al: 24-4-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne
approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal
Ministero  delle  finanze  e per l'ordinamento degli uffici direttivi
finanziari, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle, disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato con il decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686,  che  contiene  le norme di esecuzione del citato testo unico 10
gennaio 1957, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959,
n.  1340,  con  il  quale  sono state emanate norme per i concorsi di
ammissione   e  di  promozione  nelle  carriere  dell'amministrazione
finanziaria, e successive integrazioni;
  Vista  la  legge  19  luglio  1962,  n.  959,  recante  norme sulla
revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;
  Ritenuto che a seguito della entrata in vigore della predetta legge
19  luglio  1962, n. 959, si rende necessario emanare ulteriori norme
integrative  e  modificative  del  regolamento  approvato  con  regio
decreto  23  marzo  1933,  n.  185 e del decreto del Presidente della
Repubblica  28 settembre 1959, n. 1340, sia in materia di ordinamento
degli  uffici  e  di  attribuzioni del personale dell'amministrazione
finanziaria  che in materia di concorsi di ammissione e di promozione
nelle carriere dell'amministrazione stessa;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.
              (Ordinamento delle intendenze di finanza)

  L'art.  78  del  regolamento  approvato  con regio decreto 23 marzo
1933, n. 185 e' sostituito dal seguente:
  "L'intendenza  si  compone  di  sezioni  alle quali e' preposto, di
regola, un vice intendente.
  Il  numero  delle  sezioni di ciascuna intendenza e la ripartizione
fra  di esse dei servizi sono stabiliti, su proposta dell'intendente,
con decreto del Ministro per le finanze".