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LEGGE 24 dicembre 1969, n. 981

Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1970 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo concesso all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con la legge 30 luglio 1959, n. 616, già elevato a lire 250 milioni per effetto della legge 18 luglio 1964, n. 609, è ulteriormente elevato a lire 450 milioni per l'anno finanziario 1969.
A decorrere dall'anno finanziario 1970, il predetto contributo viene determinato in lire 350 milioni annui ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.