stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 luglio 1959, n. 616

Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1984)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-8-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1958, n. 818, e che ha la finalità di svolgere ricerche e studi nel campo congiunturale, è attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico.
L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio.