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LEGGE 22 dicembre 1969, n. 967

Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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Testo in vigore dal: 27-3-2012
aggiornamenti all'articolo
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
  L'indennita' di cui al primo  comma  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947,  n.  222,
e' attribuita - a  decorrere  dal  1  gennaio  1970  -  nelle  misure
indicate nella tabella allegata alla presente legge ed e' concessa ai
funzionari  di  pubblica  sicurezza,  al  personale   dell'Arma   dei
carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo
della guardia di  finanza  e  del  Corpo  degli  agenti  di  custodia
impiegati in servizi di sicurezza pubblica, determinati, in relazione
alla loro natura e durata, dal prefetto con proprio decreto. (2) 
  La spesa per la corresponsione  dell'indennita'  e'  a  carico  del
Ministero dell'interno ed e' contenuta nei limiti dell'importo  annuo
di lire 10 miliardi. (1) (3) 
  L'indennita' di cui al primo comma non  e'  cumulabile  con  quella
prevista dalla legge 6 marzo 1958, n. 192, eventualmente spettante al
personale dell'Arma dei carabinieri. 
  Ai funzionari di pubblica sicurezza non  si  applicano,  a  partire
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
di cui ai primi tre commi dell'articolo 3 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749. ((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 23 dicembre 1970, n. 1054 ha disposto (con l'art. 4) che  "il
fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre
1969, n. 967, e' ridotto, per l'anno  1970,  a  lire  4  miliardi.  A
partire dall'anno finanziario 1971 il fondo stesso e' fissato 
nell'importo annuo di lire 500 milioni". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 18 settembre 1976, n.  648,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 ha disposto (con l'art.  7-bis)  che
"per il personale militare  impiegato  in  servizi  collettivi  nelle
localita' delle province di Udine e  Pordenone  l'indennita'  di  cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967,  e  l'indennita'
di cui all'articolo 5 della legge 3  novembre  1963,  n.  1543,  come
modificato dall'articolo 1  della  legge  31  maggio  1975,  n.  204,
spettanti in relazione all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n.
365,  sono  aumentate  del  50  per  cento,  con  un  aumento  minimo
giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 dicembre 1970, n. 1054 come modificata dalla L. 27  maggio
1977, n. 284 ha disposto (con l'art. 4) che Il  limite  di  spesa  e'
elevato a lire 1.500 milioni. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n.  66,  come  modificato  dal  D.Lgs.  24
febbraio 2012, n. 20, non prevede piu' (con  l'art.  2268,  comma  1)
l'abrogazione dell'art. 1. 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma
8, lettera a)) che riprende vigore l'art. 1.