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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2012, n. 20

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (12G0038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2012)
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Testo in vigore dal:  27-3-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, emanato in attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 26 luglio 2011;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, adottato nella riunione del 18 gennaio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni al libro primo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in non più di undici direzioni generali, ovvero nel minor numero risultante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento,»;
b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V. »;
c) all'articolo 22:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici»;
2) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:
1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attività;
3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);
4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
5) svolge l'attività di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;
6) svolge l'attività di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui è rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumità.»;
d) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:
a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;
c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;
d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;
e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;
f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
g) Commissione italiana di storia militare;
h) Comitato etico.»;
e) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «articolo 12,», sono inserite le seguenti: «comma 1,»;
f) l'articolo 101 è sostituito dal seguente:
«Art. 101 (Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano). - 1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:
a) Comando delle forze operative terrestri;
b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
c) Ispettorato delle infrastrutture;
d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
e) Comando militare della Capitale;
f) Centro di simulazione e validazione.
2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:
a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;
b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
c) l'Organizzazione penitenziaria militare.»;
g) all'articolo 103:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitù militari è definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.»;
2) al comma 2, le parole: «, il Centro di selezione e reclutamento nazionale» sono soppresse;
h) all'articolo 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione addestrativa comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare di Modena;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
4) Scuola militare "Nunziatella";
5) Scuola militare "Teuliè";
6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;
b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:
1) Comando di artiglieria;
2) Comando del genio;
3) Comando logistico di proiezione;
4) Comando artiglieria controaerei;
c) le seguenti scuole di specializzazione:
1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;
2) Scuola di amministrazione e commissariato;
3) Scuola militare di sanità e veterinaria;
d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.»;
i) all'articolo 105, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono:
a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanità, veterinaria e tecnico;
b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;
c) i poli di mantenimento;
d) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
e) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
f) il Policlinico militare di Roma;
g) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;
h) il Centro militare di veterinaria;
i) l'Istituto geografico militare.»;
l) all'articolo 107:
1) alla rubrica, le parole: «del servizio lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture»;
2) al comma l :
2.1) all'alinea, le parole: «lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture dell'Esercito italiano»;
2.2) alla lettera b), la parola: «gestire» è sostituita dalla seguente: «mantenere»;
m) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Armi e Corpi dell'Esercito italiano). - 1.
L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.
2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
a) Arma di fanteria;
b) Arma di cavalleria;
c) Arma di artiglieria;
d) Arma del genio;
e) Arma delle trasmissioni;
f) Arma dei trasporti e materiali;
g) Corpo degli ingegneri;
h) Corpo sanitario;
i) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle singole Armi.»;
n) all'articolo 113, comma 1, dopo le parole: «fa capo» sono inserite le seguenti: «allo Stato maggiore della Marina militare, nonché»;
o) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:
a) L'Accademia navale;
b) La Scuola navale militare "Francesco Morosini";
c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;
e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.»;
p) all'articolo 118, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.»;
q) all'articolo 119, comma 1, la lettera m) è soppressa;
r) l'articolo 120 è sostituito dal seguente:
«Art. 120 (Corpo del genio navale). - 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:
a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;
h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.»;
s) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero»;
2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento»;
3) alla lettera e), le parole: «dirigere, amministrare e svolgere i lavori negli arsenali e stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dirigere gli arsenali e gli stabilimenti»;
t) all'articolo 134, comma 3, lettera n), dopo le parole: «n. 81» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ed esercizio delle potestà organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi»;
u) l'articolo 143 è sostituito dal seguente:
«Art. 143 (Comando e controllo operativo delle Forze aeree). - 1. Il Comando della squadra aerea esercita, altresì, le funzioni di comando e controllo connesse con le operazioni o esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata; il relativo Comandante espleta la funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate.
2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo comando interalleato.»;
v) all'articolo 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dal Comando delle scuole dipendono:
a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;
b) l'Accademia aeronautica;
c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".»;
z) all'articolo 155, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).»;
aa) all'articolo 165, comma 5, le parole: «del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
bb) all'articolo 181, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: "Sanità militare" provvede:»;
cc) all'articolo 182, comma 3, dopo le parole: «alimenti e bevande, » sono inserite le seguenti: «nonché della sanità pubblica veterinaria, »;
dd) all'articolo 188, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:«c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.»;
ee) all'articolo 189:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione speciale.»;
2) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il Collegio medico-legale:
a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;
b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.»;
ff) all'articolo 190, comma 3, lettera a), dopo la parola: «conti» sono inserite le seguenti: «e dagli organi di giustizia amministrativa »;
gg) l'articolo 191 è sostituito dal seguente:
«Art. 191 (Organi direttivi). - 1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.
2. L'autorità preposta alla direzione del settore è nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1 sono istituite:
a) La commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194;
b) Una commissione medica composta da:
1) L'Autorità preposta alla direzione;
2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;
3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.
4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall'Autorità preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.»;
hh) all'articolo 194, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La commissione medica interforze di seconda istanza è composta:
a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;
b) da due ufficiali superiori medici, membri.
2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.»;
ii) all'articolo 195, comma 1, lettera a), dopo la parola: «sanità» è inserita la seguente: «veterinaria»;
ll) all'articolo 196, comma 2, lettera b), la parola: «dipendono» è sostituita dalle seguenti: «continuano a dipendere»;
mm) all'articolo 197:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.»;
2) al comma 3, le parole: «e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali» sono soppresse;
3) il comma 5 è abrogato;
nn) all'articolo 199, comma 1, le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie di cui all'articolo 195»;
oo) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Personale del servizio sanitario militare»;
pp) l'articolo 208 è sostituito dal seguente:
«Art. 208 (Categorie di personale). - 1. Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:
a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;
b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.
2. L'attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.»;
qq) all'articolo 209, comma 3, le parole: «la Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa»;
rr) il comma 1 dell'articolo 210 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.»;
ss) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Esercizio delle professioni sanitarie»;
tt) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:
«Art. 211 (Formazione continua). - 1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,».
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, è il seguente:
"Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;
5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.".
Il testo dell'art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280, è il seguente:
"14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. (Omissis).
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.".
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106.
Il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:
"Art. 20. (Attribuzioni)
1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.".
"Art. 21. (Ordinamento)
1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.".
"Art. 22. (Agenzia Industrie Difesa)
1. È istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'art. 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio 1998 del ministro della difesa indicati con uno o più decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economia gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonché definite le modalità per la trasformazione in società per azioni delle unità produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283 del 1998.".
Note all'art. 1:
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 16 (Ordinamento) - 1. (Omissis).
2. L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento, coordinate da un segretario generale, e gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 17. (Servizio di assistenza spirituale) - 1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'art. 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V.".
Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 22. (Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici)
1. a) - c) (Omissis);
c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:
1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attività;
3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);
4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
5)svolge l'attività di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;
6) svolge l'attività di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui è rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumità.
2. - 3. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 24. (Altri organi consultivi e di coordinamento) - 1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:
a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;
c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;
d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;
e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;
f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
g) Commissione italiana di storia militare;
h) Comitato etico.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 48. (Agenzia industrie difesa) - 1. 1. L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalità giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 101 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 101. (Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano) - 1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:
a) Comando delle forze operative terrestri;
b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
c) Ispettorato delle infrastrutture;
d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
e) Comando militare della Capitale;
f) Centro di simulazione e validazione.
2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:
a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;
b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
c) l'Organizzazione penitenziaria militare.".
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 103 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 103. (Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano) - 1.L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitù militari è definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati .
2. L'organizzazione di cui al comma 1 comprende i comandi di regione militare, i comandi militari dell'Esercito italiano e i centri documentali.
3. - 4. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 104 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 104. (Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano) - 1.L'organizzazione addestrativa comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare di Modena;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
4) Scuola militare «Nunziatella»;
5) Scuola militare «Teuliè»;
6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;
b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:
1) Comando di artiglieria;
2) Comando del genio;
3) Comando logistico di proiezione;
4) Comando artiglieria controaerei;
c) le seguenti scuole di specializzazione:
1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;
2) Scuola di amministrazione e commissariato;
3) Scuola militare di sanità e veterinaria;
d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 105 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 105. (Organizzazione logistica dell'Esercito italiano) - 1.L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono:
a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanità, veterinaria e tecnico;
b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;
c) i poli di mantenimento;
d) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
e) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
f) il Policlinico militare di Roma;
g) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;
h) il Centro militare di veterinaria;
i)l'Istituto geografico militare.
2. (Omissis)".
Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 107. (Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano) - 1. L'organizzazione del servizioper le infrastrutture dell'Esercito italiano:
a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture;
b) assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di mantenere, secondo criteri di economicità ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata;
c) è articolata in comandi e reparti infrastrutture.
2. (Omissis)".
Si riporta il testo dell'art. 108 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 108. (Armi e Corpi dell'Esercito italiano) - 1.
L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.
2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
a) Arma di fanteria;
b) Arma di cavalleria;
c) Arma di artiglieria;
d) Arma del genio;
e) Arma delle trasmissioni
f) Arma dei trasporti e materiali;
g) Corpo degli ingegneri;
h) Corpo sanitario;
i) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle singole Armi.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 113 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 113. (Organizzazione logistica della Marina militare) - 1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo allo Stato maggiore della Marina militare, nonché ai seguenti ispettorati:
a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari;
b) Ispettorato di sanità della Marina militare.
2. - 4. (Omissis)".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 116 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 116. (Organizzazione formativa della Marina militare) - 1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:
a) l'Accademia navale;
b) la Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena.;
e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 118 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 118. (Corpi della Marina militare) - 1. (Omissis).
2. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.".
Si riporta il testo dell'art. 119 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 119. (Corpo di stato maggiore) - 1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:
a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;
b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;
c) comandare le forze navali comunque costituite;
d) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare;
e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo delle armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;
f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;
g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;
h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;
i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;
l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero..
m) (soppressa).».
Si riporta il testo dell'art. 120 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 120. (Corpo del genio navale) - 1.Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:
a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;
h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.".
Si riporta il testo dell'art. 121 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 121. (Corpo delle armi navali) - 1. Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali:
a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all' art. 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a), nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.".
Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 134 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 134. (Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) - 1. -2. (Omissis).
3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie:
a) - m) (Omissis);
n) sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed esercizio delle potestà organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi;
o) - r) (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 143 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 143. (Comando e controllo operativo delle Forze aeree) - Il Comando della squadra aerea esercita, altresì. le funzioni di comando e controllo connesse con le operazioni o esercitazioni aeree di interesse della Forza armata; il relativo Comandante espleta la funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate.
2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo Comando interalleato. ".
Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 146 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 146. (Comando delle scuole dell'Aeronautica militare) - 1. (Omissis).
2. Dal Comando delle scuole dipendono:
a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;
b) l'Accademia aeronautica;
c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
f) la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet".
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 155 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 155. (Istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri) - 1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).".
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 165 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 165. (Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego)- 1 - 4. (Omissis).
5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti della commissione di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.".
Si riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 181. (Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare) - 1. Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato "Sanità militare", provvede:
a) all'accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare;
b) all'accertamento dell'idoneità dei militari al servizio incondizionato;
c) alla tutela della salute dei militari;
d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i-bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 182 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 182. (Rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica ) - 1 - 2. (Omissis).
3. La Sanità militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonché della sanità pubblica veterinaria, compatibilmente con le particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare.".
Si riporta il testo dell'art. 188 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 188. (Organi centrali) - 1. Sono organi centrali della Sanità militare:
a) La struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, disciplinata dall'art. 121 del regolamento;
b) il Collegio medico legale;
c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'art. 191. ".
Si riporta il testo dei commi 2 e 11 dell'art. 189 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 189. (Collegio medico legale) - 1. (Omissis).
2. Il Collegio medico-legale è articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti.Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle Regioni Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione speciale.
3. - 10. (Omissis).
11.Il Collegio medico-legale:
a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;
b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 190 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 190. (Sezioni del collegio medico legale) - 1. - 2. (Omissis).
3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a:
a) pareri e visite dirette chiesti dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e dagli organi di giustizia amministrativa;
b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento;
c) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria propria.".
Si riporta il testo dell'art. 191 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 191 (Organi direttivi) - 1.Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'art. 187;
b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.
2. L'autorità preposta alla direzione del settore è nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, sono istituite:
a) la commissione medica di 2^ istanza di cui all'art. 194;
b) una commissione medica composta da:
1) l'Autorità preposta alla direzione;
2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;
3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.
4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall'Autorità preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.".
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 194 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 194. (Commissione interforze di seconda istanza) - 1. La commissione medica interforze di seconda istanza è composta:
a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'art. 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;
b) da due ufficiali superiori medici, membri.
2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'art. 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 195 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 195. (Strutture sanitarie interforze) - 1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:
a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di collaborazione e sperimentazione clinica con il Centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell'Esercito italiano;
b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;
c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 196 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 196. (Compiti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato) - 1. (Omissis).
2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale:
a) l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale;
b) le autorità di vertice dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate continuano a dipendere direttamente dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.".
Si riporta il testo dell'art. 197 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 197. (Organizzazione dei servizi umanitari) - 1. conformità alla normativa emanata per l'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali:
a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facoltà nei riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato;
b) l'Associazione italiana della Croce rossa è tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.
2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.
3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate.
4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato e sono disciplinati dal regolamento.
5. (abrogato).».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 199. (Attribuzioni medico-legali) - 1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all'art. 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 208 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 208. (Categorie di personale) - 1. Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:
a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;
b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.
2. L'attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'art. 213 per i soccorritori militari.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 209 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 209. (Ufficiali medici) - 1.- 2. (Omissis).
3. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, lo Stato maggiore della difesa indica, con propria direttiva, le modalità e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle più attuali tematiche del movimento scientifico sanitario.
4. - 5. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 210 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 210. (Attività libero professionale del personale medico) - 1.In deroga all'art. 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma. ".
Si riporta il testo dell' art. 211 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
"Art. 211. (Formazione continua) - 1.Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni..".