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LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1054

Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1987)
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Testo in vigore dal:  14-1-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, che si trovino in analoghe condizioni di impiego, spettano in ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse all'espletamento dei servizi di istituto; con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso dell'indennità di servizio speciale e della indennità speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si applica ai funzionari di pubblica sicurezza.
L'indennità mensile per servizio di istituto, risultante dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è determinata nelle misure fissate nelle annesse tabelle 1 e 2, ferma restando la quota pensionabile di lire quindicimila.
Con effetto dal 1 luglio 1970 l'indennità suddetta esclude l'attribuzione di quella di impiego operativo di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 192, e successive modificazioni.
Con effetto dalla stessa data del 1 luglio 1970, l'indennità di cui al secondo comma non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con quelle di aeronavigazione e di volo, con l'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, e successive modificazioni, con il premio speciale di cui all'articolo 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modificazioni, con l'assegno mensile di cui alla legge 7 novembre 1961, n. 1162, e successive modificazioni, con l'indennità di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, e con il premio industriale di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; al personale già in godimento dei trattamenti predetti è corrisposta l'eventuale differenza tra la misura dell'aumento dell'indennità di cui al secondo comma disposto con la presente legge e i trattamenti predetti.
Le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il personale dei reparti di aerei leggeri ed elicotteri dell'Esercito si applicano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei brevetti militari di pilota, osservatore e specialista.