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LEGGE 5 dicembre 1969, n. 959

Estensione della facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario e successive modificazioni in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1970 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La facoltà, concessa al Ministro per la grazia e giustizia nei modi di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a 200 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1966.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina degli idonei, assegnando ad essi, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico delle normali dotazioni dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1969

SARAGAT RUMOR - GAVA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA