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LEGGE 5 dicembre 1969, n. 959

Estensione della facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario e successive modificazioni in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-1-1970
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  facolta',  concessa  al  Ministro per la grazia e giustizia nei
modi  di  cui  all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12,  e  successive  modificazioni, e estesa fino ad esaurimento della
graduatoria degli idonei al concorso per esami a 200 posti di uditore
giudiziario indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1966.
  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente legge, si
provvede  alla  nomina  degli  idonei,  assegnando  ad  essi, secondo
l'ordine  della  graduatoria,  i posti vacanti o, in mancanza, quelli
che si rendano disponibili nel predetto termine.
  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge  si
provvede  a  carico  delle  normali dotazioni dei competenti capitoli
dello  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero di grazia e
giustizia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1969

                               SARAGAT

                                                       RUMOR - GAVA -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA