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LEGGE 21 aprile 1969, n. 168

Collaborazione di enti ospedalieri con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1972)
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Testo in vigore dal:  21-5-1969 al: 31-12-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono autorizzare personale medico e tecnico di ruolo a prestare attività in Paesi in via di sviluppo, al fine di contribuire al loro progresso nel campo sanitario.