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LEGGE 21 aprile 1969, n. 168

Collaborazione di enti ospedalieri con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1972)
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Testo in vigore dal: 21-5-1969
al: 31-12-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  enti  ospedalieri  di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132,
compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio, possono autorizzare
personale  medico e tecnico di ruolo a prestare attivita' in Paesi in
via  di  sviluppo, al fine di contribuire al loro progresso nel campo
sanitario.