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LEGGE 28 marzo 1968, n. 371

Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-4-1968 al: 8-10-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni cinque, non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina.
L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati dopo la nomina ad ufficiale o, per la Marina, ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.