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LEGGE 28 marzo 1968, n. 371

Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 27-4-1968
al: 8-10-1980
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   ufficiali   di  complemento  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica  possono,  dopo almeno tre mesi di servizio di prima
nomina,  vincolarsi  ad  una  ferma  volontaria  di  anni cinque, non
rinnovabile,  decorrente dal giorno successivo a quello di compimento
del predetto servizio di prima nomina.
  L'ammissione  alla ferma e' effettuata per concorso, sulla base dei
servizi prestati dagli interessati dopo la nomina ad ufficiale o, per
la  Marina,  ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti
con decreto del Ministro per la difesa.