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LEGGE 18 marzo 1968, n. 293

Norme integrative della legge 7 febbraio 1958, n. 88, relativa agli istituti superiori di educazione fisica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-4-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I decreti di riconoscimento degli istituti superiori di educazione fisica, di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, hanno effetto per i corsi che si terranno a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione dei decreti. La medesima norma si applica per le eventuali modifiche degli statuti degli istituti superiori di educazione fisica.