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LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88

Provvedimenti per l'educazione fisica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/1990)
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Testo in vigore dal:  21-3-1958

Art. 28


L'ente o gli enti morali promotori dell'istituzione di un istituto superiore pareggiato di educazione fisica debbono rassegnare al Ministero per la pubblica istruzione lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano finanziario, nonché la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei fini propri degli Istituti.
Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso risponda all'interesse generale degli studi e, in particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potrà accogliere la richiesta di pareggiamento.
Il provvedimento sarà emanato, osservando le norme dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che valgono altresì per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti.
Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.