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LEGGE 17 febbraio 1968, n. 119

Disposizioni finanziarie a favore delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-3-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'esercizio delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero il limite massimo di sovvenzione stabilito in lire 600.000 a chilometro dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato a lire 1.578.100 a chilometro per il periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1963, e, cioè, sino alla data di attuazione del piano di trasformazione in autoservizi delle ferrovie medesime in conformità del voto 31 ottobre 1963, numero 269/ A, espresso dalla commissione istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.