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LEGGE 19 dicembre 1967, n. 1224

Proroga a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-1-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di centoventi giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria, modificato dalla legge 15 maggio 1967, n. 283, è ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1967.