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LEGGE 15 maggio 1967, n. 283

Elevazione, a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))