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LEGGE 15 maggio 1967, n. 283

Elevazione, a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-6-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria è elevato a 240 giorni per i contribuenti aventi il domicilio o la residenza e per le società e gli Enti aventi la sede sociale nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE