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LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1220

Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-12-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.