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LEGGE 30 gennaio 1963, n. 70

Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  1-7-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le rette di spedalità, dovute per legge e per convenzione dai Comuni agli ospedali civili, vestiti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso, sono anticipate dallo Stato sino al 30 giugno 1967, con diritto di rivalsa verso i Comuni debitori.