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LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1215

Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-1-1968 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il ruolo organico dei maestri elementari nelle province ove nell'anno scolastico 1967-68 hanno funzionato le suddette scuole, è aumentato con decorrenza dal 1 ottobre 1968 di un numero di posti complessivamente non superiore a 600, in relazione alle esigenze delle medesime scuole.