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LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1215

Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-1-1968
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  fine  di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari,
ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il
ruolo  organico  dei  maestri elementari nelle province ove nell'anno
scolastico  1967-68 hanno funzionato le suddette scuole, e' aumentato
con   decorrenza   dal   1   ottobre  1968  di  un  numero  di  posti
complessivamente  non  superiore  a  600,  in relazione alle esigenze
delle medesime scuole.