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LEGGE 9 agosto 1967, n. 734

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, sul piano regolatore generale degli acquedotti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-8-1967 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1


Gli atti del piano regolatore generale degli acquedotti da pubblicare ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, modificato dall'articolo 1 della legge 1 luglio 1966, n. 506, sono costituiti dalla relazione introduttiva, dall'indice riepilogativo e dall'elenco delle acque da riservare.
La relazione generale e il piano di ciascuna regione sono depositati presso il competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche, dove potranno prenderne visione i Comuni e gli enti interessati. Le osservazioni previste dal comma terzo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, possono essere presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il piano regolatore generale degli acquedotti viene approvato ai sensi del comma quarto dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.