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LEGGE 4 febbraio 1963, n. 129

Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/1967)
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Testo in vigore dal:  25-8-1967
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Art. 3


Il progetto di piano è deliberato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per il bilancio per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per la sanità, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Comitato interministeriale per la ricostruzione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel "Bollettino ufficiale" delle Regioni.
Dalla data di deliberazione del progetto di piano a termini del precedente comma e sino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al successivo articolo 5, le acque che il progetto di piano prevede di utilizzare sono riservate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.
I Comuni e gli Enti interessati possono presentare, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale, osservazioni sulle quali danno parere il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
((2))

Il piano viene approvato, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per la sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. (1)
((2))

Il decreto di approvazione è pubblicato a norma del primo comma e comunicato al Parlamento. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 1 luglio 1966, n. 506 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro il quale deve essere deliberato il progetto del piano regolatore generale degli acquedotti, è prorogato di due anni. Sono parimenti prorogati di due anni il termine per l'approvazione del piano di cui al quarto comma dell'articolo 3 e quello del primo comma dell'articolo 5".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 9 agosto 1967, n. 734 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli atti del piano regolatore generale degli acquedotti da pubblicare ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, modificato dall'articolo 1 della legge 1 luglio 1966, n. 506, sono costituiti dalla relazione introduttiva, dall'indice riepilogativo e dall'elenco delle acque da riservare".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le osservazioni previste dal comma terzo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, possono essere presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il piano regolatore generale degli acquedotti viene approvato ai sensi del comma quarto dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"